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L’A.N.AMM.I. Associazione Nazional-europea AMMinistratori d’Immobili, è una associazione di categoria, senza fine di lucro, con sedi provinciali e zonali, operativamente autonome, dislocate su tutto il territorio nazionale, la prima in Europa a vantare l’ottenimento della certificazione UNI EN ISO 9001.
La normativa in tema di condominio richiede, obbligatoriamente, a colui che intenda svolgere questa attività professionale, “un corso di formazione iniziale e attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale (art. 71 bis disp. att. c.c.)”, attività che l’A.N.AMM.I., Associazione iscritta fin dal 2010 all’Elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate tenuto presso il Ministero della Giustizia, ai sensi del
Al contempo, oltre alla formazione iniziale, l’A.N.AMM.I. garantisce “formazione periodica in materia di amministrazione condominiale” come l’art. 71-bis lett. g) e il D.M. n. 140/14 richiedono a coloro che intendano svolgere l’attività professionale, supportando e assistendo costantemente i propri associati nello svolgimento della loro attività, fornendo loro servizi, loro dedicati.
Al termine del corso l’A.N.AMM.I., con il superamento della verifica finale, assegnerà il codice associativo e rilascerà al socio Professional l’Attestazione ai sensi L. n. 4/2013, il certificato di adesione all’A.N.AMM.I. e il timbro con numero di iscrizione all’Associazione.
ATTESTAZIONE L. N. 4/2013
L’A.N.AMM.I, in quanto Associazione di categoria promuove la formazione permanente dei propri iscritti e le forme di garanzia a favore dell’utenza anche con l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore e fornisce, gratuitamente, ai propri iscritti “Professional” una polizza RC professionale che copre i rischi derivanti dall’esercizio della professione di amministratore di condominio.
In virtù di quanto sopra, l’A.N.AMM.I. è abilitata al rilascio dell’ATTESTAZIONE ai sensi dell’art. 7 della L. n. 4/2013 che certifica il possesso dei requisiti del professionista, come previsti dalla normativa vigente.
L’attestazione in questione, come disposto dall’art. 8 della legge succitata, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’A.N.AMM.I., ed è rinnovata ogni anno, al rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell’attestazione, indicata nell’attestazione stessa, è determinata dalla marca di convalida, che il socio deve aver cura di apporre, annualmente.
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